Regio decreto 3458/1928
Art. 118 — (Art
Art. 118. (Art. 9 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, art. 13 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e art. 24 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48). I benefici di cui ai precedenti articoli 115, 116 e 117 - che debbono essere goduti una sola volta, o nel grado di ufficiale o in quello di sottufficiale - sono valutati nella determinazione degli stipendi inerenti al grado rivestito al 1° aprile 1922, o nella determinazione del primo stipendio qualora la nomina sia posteriore a tale data. Gli ufficiali che alla data del 1° aprile 1922 o all'atto della determinazione del primo stipendio avessero raggiunto il massimo dello stipendio inerente al grado rivestito, senza che percio' fosse stato necessario valutare in tutto od in parte i benefici di cui agli articoli 115, 116 e 117, potranno godere dei benefici stessi o della loro rimanente parte, in occasione della successiva promozione. Il riporto dei predetti benefici non potra' farsi, in ogni caso, che nel grado immediatamente superiore a quello rivestito al 30 novembre 1923. Invece per gli ufficiali, che sono stati nominati in servizio permanente prima del 24 maggio 1915, i benefici, o la parte di essi, che non abbiano dato luogo ad effettivo miglioramento economico dal 1° aprile 1922 in poi, possono essere riportati nei gradi successivi, ma soltanto con effetto non anteriore al 1° luglio 1925.
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