Regio decreto 3458/1928
Art. 114 — Terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427
Art. 114. (Terzo comma dell'art. 3 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1427). Per gli ufficiali medici e veterinari in servizio permanente, che compirono da soldati anziche' da ufficiali i rispettivi corsi di applicazione, il tempo compreso fra la data di ammissione ai detti corsi e quella di nomina ad ufficiale e' computato come servizio da ufficiale.
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