Regio decreto 3458/1928
Art. 113 — Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637
Art. 113. (Art. 10 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637). Agli ufficiali di artiglieria e del genio in servizio permanente, che, in seguito a concorso per titoli, furono ammessi al terzo anno dell'accademia militare, e' concesso il beneficio dell'aumento di un anno agli effetti dell'anzianita' utile per il computo dello stipendio. Per gli stessi ufficiali non potranno computarsi, complessivamente, piu' di quattro anni, compreso il servizio militare da essi prestato prima della nomina ad ufficiale.
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