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Regio decreto 263/1928

Art. 7 — (Art

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/7parte di Regio decreto 263/1928
Art. 7. (Art. 12 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, e art. 5, ultimo comma, della legge 11 marzo 1926, n. 400). Agl'ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui all'articolo precedente - purche' dei ruoli dell'Amministrazione centrale - destinati fuori della capitale, sara' corrisposta - oltre quant'altro loro spetti a norma di legge - un'indennita' rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5,000, di cui la meta' all'atto della loro destinazione e l'altra meta' all'inizio del 3° anno di permanenza nella nuova sede. La permanenza nelle funzioni d'ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso i Comandi di cui all'art. 5 non sara', di regola, minore di quattro anni, compatibilmente beninteso con le esigenze di servizio.

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