Regio decreto 263/1928
Art. 6 — Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253
Art. 6. (Art. 11 R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253). Il Ministro per la guerra ha facolta' di destinare, con suo decreto, funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di cui all'articolo precedente, per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale. Simile facolta' e' riservata al Ministro per le finanze, d'intesa con quello per la guerra, per l'eventuale destinazione, presso i Comandi di cui al precedente comma, di personale di ragioneria, con attribuzioni concernenti la gestione finanziaria.
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