Regio decreto 263/1928
Art. 44 — Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 44. (Art. 50 legge 17 luglio 1910, n. 511), Le disposizioni degli articoli 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 37, 38, 39 e 41 sono estese, in quanto applicabili, all'amministrazione della marina militare. Visto, d'ordine di sua maesta' il re: Il Ministro per le finanze: Il Ministro per la guerra: Volpi. Mussolini.
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