Regio decreto 263/1928
Art. 43 — Art. 46 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 43. (Art. 46 legge 17 luglio 1910, n. 511). Ai personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari gia' pagati a carico delle masse interne dei corpi, ed alle rispettive famiglie, cui non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante, sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano. La liquidazione degli assegni di pensione e' effettuata dalla Corte dei conti.
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