Regio decreto 263/1928
Art. 41 — Art. 39 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 41. (Art. 39 legge 17 luglio 1910, n. 511). Il Ministero della guerra si accerta, mediante ispezioni ordinarie e straordinarie, della regolarita' della gestione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.
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