Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 263/1928Art. 40
Regio decreto 263/1928

Art. 40 — Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511

ELI /it/regio-decreto/1928/02/02/263/art/40parte di Regio decreto 263/1928
Art. 40. (Art. 38 legge 17 luglio 1910, n. 511). I debiti di qualsiasi natura lasciati dai sottufficiali e militari di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. 100. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 263/1928 · fonte Normattiva ↗

← Art. 39 Art. 41 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.