Regio decreto 263/1928
Art. 37 — art. 35 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 37. (art. 35 legge 17 luglio 1910, n. 511). L'Amministrazione militare puo', quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali e ad altri servizi dell'Amministrazione stessa, ad altre Amministrazioni dello Stato, ed, eccezionalmente, ad amministrazioni estranee a quelle dello Stato e a privati. I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni sono tassativamente indicati nel regolamento. L'importo relativo e' versato in tesoreria a beneficio dell'Erario. Pero', ove trattisi di materiali dei quali occorra ricostituire le scorte, il relativo importo dev'essere versato in tesoreria allo speciale capitolo del bilancio dell'entrata, di cui al precedente art. 21.
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