Regio decreto 263/1928
Art. 36 — Art. 34 legge 17 luglio 1910, n. 511
Art. 36. (Art. 34 legge 17 luglio 1910, n. 511). E' data facolta' ai comandanti di corpo e capi di servizio: di fare anticipazioni di assegni ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa per sole ragioni di servizio e nei soli casi e nelle misure stabiliti dal regolamento.
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