Regio decreto 263/1928
Art. 2 — Art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195
Art. 2. (Art. 2 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195). Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e puo', sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilita'. Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare sara' esercitata dall'ufficiale, per anzianita' o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente. La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonche' del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilita' del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonche' dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.
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