Regio decreto 263/1928
Art. 1
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei corpi, istituti e stabilimenti militari. Art. 1. (Art. 2 legge 17 luglio 1910, n. 511, e art. 1 R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195). La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito e' affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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