Regio decreto 2598/1927
Art. 68 — Quando si debba procedere alla requisizione noleggio prevista dall'art
Art. 68. Quando si debba procedere alla requisizione noleggio prevista dall'art. 12 del testo unico, la chiamata dei capi da noleggiare viene effettuata con le stesse norme indicate per la chiamata dei capi da requisite. Il prelevamento e' pure fatto dalle stesse commissioni provinciali di visita ed accettazione; queste fissano il compenso giornaliero per ciascuno dei capi da noleggiare, secondo le prescrizioni contenute negli articoli 12 e 17 del testo unico. Rimarra' a' carico dell'amministrazione militare il costo del mantenimento dei quadrupedi e quello del funzionamento e della manutenzione degli altri capi.
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