Regio decreto 2598/1927
Art. 67 — Il pagamento dei buoni verra' effettuato dalle amministrazioni militari interessate (cioe' quelle cui vennero…
Art. 67. Il pagamento dei buoni verra' effettuato dalle amministrazioni militari interessate (cioe' quelle cui vennero gia' assegnati dal Ministero fondi occorrenti), e solo ad esse le commissioni provinciali di visita ed accettazione dovranno trasmettere le matrici dei buoni stessi. Quando dette amministrazioni militari non possono effettuare direttamente pagamento, debbono delegare l'amministrazione di un corpo che risiede nel luogo scelto dal proprietario, inviando ad essa, in pari tempo, le matrici dei buoni che debbono essere pagati ed il relativo importo. Se nella localita' scelta dal proprietario non risiede alcun corpo del Regio esercito, il pagamento dei buoni sara' effettuato dalle predette amministrazioni militari, mediante vaglia postali da rimettersi al proprietario per mezzo dei carabinieri Reali i quali ritireranno dal medesimo il buono quietanzato. Tutti i corpi del Regio esercito sono obbligati al pagamento dei suddetti buoni, sia per conto proprio che per delegazione, sempre quando pero' siano in possesso delle corrispondenti matrici rilasciate dalle commissioni provinciali che hanno effettuato il prelevamento dei capi. Il ritiro dei buoni da parte dei proprietari importa la rinuncia di essi proprietari al diritto di qualsiasi ricorso dinanzi alle commissioni per le controversie, di cui agli articoli 123 e seguenti del presente regolamento.
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