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Regio decreto 2598/1927

Art. 54 — In caso di perdita del capo precettato, il proprietario ha pure l'obbligo di informare per iscritto, entro 30…

ELI /it/regio-decreto/1927/12/11/2598/art/54parte di Regio decreto 2598/1927
Art. 54. In caso di perdita del capo precettato, il proprietario ha pure l'obbligo di informare per iscritto, entro 30 giorni da quello in cui ha cessato di possederlo, l'ufficio comunale dove il rispettivo capo e' inscritto. Qualora il capo precettato sia un autoveicolo, motociclo, carro-rimorchio o natante a motore, il proprietario si atterra' alle disposizioni contenute nel 1° comma dell'art. 9 del presente regolamento. In caso di vendita, permuta o cessione, il proprietario e' in obbligo di aggiungere all'informazione dianzi detta tutti i dati relativi al cognome, nome e domicilio della persona che e' venuta in possesso del capo precettato e, possibilmente, le altre indicazioni necessarie per identificarlo. Tali denuncie serviranno di norma agli uffici comunali e a quelli di prefettura per la tenuta al corrente degli schedari o registri e per le comunicazioni che essi debbono fare ai comandi di corpo di armata territoriali e ai comandi militari delle isole, a senso degli articoli 6 e 10 del presente regolamento.

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