Regio decreto 2598/1927
Art. 53 — In caso di perdita del capo precettato, il proprietario deve informarne per iscritto, od anche verbalmente, i…
Art. 53. In caso di perdita del capo precettato, il proprietario deve informarne per iscritto, od anche verbalmente, il comandante della stazione dei carabinieri Reali avente giurisdizione nel comune, rione, frazione, ecc., ove abitualmente trovasi il capo perduto, entro 24 ore al momento in cui egli ha cessato di possederlo, consegnando allo stesso il precetto personale e l'avviso personale relativo al capo perduto. In caso di vendita, permuta o cessione del capo precettato, il proprietario deve inoltre notificare al detto comandante il nome, cognome ed indirizzo del nuovo proprietario e, possibilmente, le altre indicazioni necessarie per identificarlo: gli consegnera' nel contempo l'attestazione scritta voluta dall'art. 10 del testo unico o, in mancanza, gli dara' le notizie occorrenti per individuare i testimoni che possono provare l'avvenuta notificazione del vincolo della precettazione che grava sul capo in parola. I comandi di stazione dei carabinieri Reali che riceveranno tali precetti ed avvisi personali li trasmetteranno ai comandi che li hanno diramati dopo aver completato i precetti nella parte che ad essi compete: invieranno pure le attestazioni scritte e le indicazioni relative ai testimoni, dopo averne controllata l'autenticita', provvedendo, come di legge, alle infrazioni che riscontrassero.
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