Regio decreto 2598/1927
Art. 24 — I commissari militari sono incaricati di: a) esaminare i quadrupedi che vengono presentati, per accertarne l'…
Art. 24. I commissari militari sono incaricati di: a) esaminare i quadrupedi che vengono presentati, per accertarne l'idoneita' al servizio militare o la non idoneita', in base alle caratteristiche stabilite dall'art. 1; b) far trascrivere o rettificare sullo schedario o registro del comune i dati relativi a tutti i quadrupedi visitati, idonei o non idonei; c) segnare con appositi bolli sullo schedario o registro del comune le indicazioni di idoneo, non idoneo, precettato e la data della precettazione; d) per ciascun quadrupede giudicato idoneo: - far compilare l'apposita scheda, sulla quale e' riportato il prezzo di stima del quadrupede in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita. L'eta' dei quadrupedi per tale iscrizione d'idoneita' potra' scendere ai 30 mesi, computati all'atto della rivista; - far compilare il precetto personale ch'e' consegnato, seduta stante, al proprietario o al suo rappresentante. Tale consegna deve risultare da ricevuta o da prova testimoniale. Il proprietario che non presenta in persona i quadrupedi assume ugualmente le responsabilita' relative al precetto personale; e) raccogliere, valendosi del concorso dei funzionari comunali, tutti i dati necessari per esigenze di statistica, relativi alla popolazione equina, compresi i quadrupedi dichiarati non idonei ai servizi militari; f) a operazioni ultimate, redigere il verbale di chiusura della rivista, riempiendo all'uopo il modulo al registro modello I-A. I commissari militari hanno la facolta' di dichiarare idonei e di precettare i cavalli ed i muli non presentati alla rivista senza giustificato motivo. Il giudizio dei commissari militari e' inappellabile.
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