Regio decreto 2598/1927
Art. 23 — Quei proprietari che, per un valido e grave motivo, che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera d)…
Art. 23. Quei proprietari che, per un valido e grave motivo, che non sia la malattia temporanea di cui alla lettera d) del precedente art. 21, non potessero presentare i loro cavalli e muli alla rivista, dovranno esibire un attestato rilasciato dall'ufficio comunale, dal quale risulti il grave motivo che giustifichi la non avvenuta presentazione. Qualora i commissari militari ritenessero il motivo addotto non di tale gravita' da giustificare la mancata presentazione del quadrupede, comprenderanno il proprietario fra i contravventori di cui all'art. 25 del presente regolamento, unendo al verbale di accertamento la dichiarazione dell'ufficio comunale. Come valido e grave motivo e' da considerarsi anche il caso di cavalli che partecipino, all'epoca della rivista, a corse indette da societa' riconosciute dal Ministero dell'economia nazionale. Cio' dovra' essere provato mediante presentazione del prescritto certificato di iscrizione. Ai cavalli e muli non presentati alle riviste per effetto del precedente articolo e' anche applicabile il disposto dell'art. 18 (2° e 3° comma) del presente regolamento.
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