Regio decreto 443/1927
Art. 959 — I comandanti di corpo e capi di servizio, come pure tutte le autorita' militari, le quali vengano a conoscere…
Art. 959. I comandanti di corpo e capi di servizio, come pure tutte le autorita' militari, le quali vengano a conoscere di fatti che, senza rivestire gli estremi di cui all'art. 28 del presente regolamento, abbiano arrecato, o arrechino danno all'Amministrazione, hanno l'obbligo di darne avviso al comandante del corpo d'armata, il quale, ove non debba disporre d'urgenza a norma dell'articolo precedente, ne informa il Ministero per i suoi provvedimenti.
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