Regio decreto 443/1927
Art. 958 — In casi speciali, per i quali occorra provvedere d'urgenza, le ispezioni straordinarie possono essere ordinat…
Art. 958. In casi speciali, per i quali occorra provvedere d'urgenza, le ispezioni straordinarie possono essere ordinate anche dai comandanti di corpo d'armata, incaricandone l'ispettore amministrativo territoriale, o ufficiali dipendenti, e dandone contemporaneamente comunicazione al Ministero.
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