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Regio decreto 443/1927

Art. 95 — Eseguite le operazioni e, in ogni caso, entro lo stesso giorno, l'ufficiale pagatore restituisce gli ordini d…

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Art. 95. Eseguite le operazioni e, in ogni caso, entro lo stesso giorno, l'ufficiale pagatore restituisce gli ordini di riscossione o di pagamento al direttore dei conti, il quale si accerta specialmente della regolarita' delle quietanze, unisce agli ordini i documenti giustificativi e completa le registrazioni del giornale di cassa, imputando le somme riscosse o pagate alle rispettive colonne.

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