Regio decreto 443/1927
Art. 94 — L'ufficiale pagatore, ricevuti gli ordini di riscossione o di pagamento, compie le operazioni e le registra s…
Art. 94. L'ufficiale pagatore, ricevuti gli ordini di riscossione o di pagamento, compie le operazioni e le registra sul Memoriale di cassa le cui scritture devono, percio', essere sempre in armonia con le colonne del giornale di cassa relative alla cassa corrente.
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