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Regio decreto 443/1927

Art. 930 — Quando debba procedersi alle verificazioni di cassa, vengono riuniti i consegnatari delle chiavi, e, se cio' …

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Art. 930. Quando debba procedersi alle verificazioni di cassa, vengono riuniti i consegnatari delle chiavi, e, se cio' non sia possibile, si suggella la cassa non potuta aprire e si rimanda la verifica, la quale, in ogni caso, non puo' avere luogo se non alla presenza dei consegnatari o dei loro delegati a cio' autorizzati.

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