Regio decreto 443/1927
Art. 929 — Nelle ispezioni eseguite dai funzionari civili, la verificazione dei materiali, di cui alla lettera b) dell'a…
Art. 929. Nelle ispezioni eseguite dai funzionari civili, la verificazione dei materiali, di cui alla lettera b) dell'articolo 927, e' da essi compiuta solo per quanto riguarda l'accertamento della corrispondenza dei materiali stessi con le scritture. L'accertamento che i materiali siano mantenuti in modo da corrispondere all'uso cui sono destinati e' invece compiuto dagli ufficiali generali in occasione delle ispezioni tecniche ai medesimi affidate. Gli accertamenti di cui alle lettere f), g), h) dell'articolo stesso sono dagli ispettori civili compiuti solo per la parte di carattere prettamente amministrativo, mentre per la parte di carattere tecnico sono compiuti dagli ufficiali generali come al comma precedente.
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