Regio decreto 443/1927
Art. 910 — L'anticipazione non puo' essere pagata all'ufficiale se non sia trascorso il periodo di guarentigia dal medes…
Art. 910. L'anticipazione non puo' essere pagata all'ufficiale se non sia trascorso il periodo di guarentigia dal medesimo convenuto con il venditore, e, in ogni modo, non prima di 20 giorni dalla data della visita passata al cavallo. Qualora il cavallo venga a morire prima che sia stata pagata all'ufficiale l'anticipazione, il Ministero determina, caso per caso, se il pagamento dell'anticipazione debba oppur no essere effettuato.
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