Regio decreto 443/1927
Art. 909 — Le somme occorrenti per il pagamento delle anticipazioni agli ufficiali per acquisto di cavalli dal commercio…
Art. 909. Le somme occorrenti per il pagamento delle anticipazioni agli ufficiali per acquisto di cavalli dal commercio sono fornite ai corpi, a carico del capitolo di cui all'art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511, con le norme stabilite pel rifornimento dei fondi.
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