Regio decreto 443/1927
Art. 887 — Nessun ufficiale puo' ottenere anticipazioni per l'acquisto di cavalli dal commercio, se non dopo trascorsi d…
Art. 887. Nessun ufficiale puo' ottenere anticipazioni per l'acquisto di cavalli dal commercio, se non dopo trascorsi due anni dall'ultima anticipazione ricevuta, a meno che si tratti di constatata inabilita' o della morte, non anteriore ad un anno, di altro cavallo posseduto (escluso quello di carica), di aumento o riacquisto delle razioni foraggio. Nel biennio puo' pero' essere concessa una seconda anticipazione quando la somma di quella precedentemente ottenuta e della nuova non venga a superare il limite massimo consentito dall'art. 877. In questo caso il biennio del diritto ad altra anticipazione decorre dalla data della prima anticipazione ricevuta.
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