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Regio decreto 443/1927

Art. 887 — Nessun ufficiale puo' ottenere anticipazioni per l'acquisto di cavalli dal commercio, se non dopo trascorsi d…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/887parte di Regio decreto 443/1927
Art. 887. Nessun ufficiale puo' ottenere anticipazioni per l'acquisto di cavalli dal commercio, se non dopo trascorsi due anni dall'ultima anticipazione ricevuta, a meno che si tratti di constatata inabilita' o della morte, non anteriore ad un anno, di altro cavallo posseduto (escluso quello di carica), di aumento o riacquisto delle razioni foraggio. Nel biennio puo' pero' essere concessa una seconda anticipazione quando la somma di quella precedentemente ottenuta e della nuova non venga a superare il limite massimo consentito dall'art. 877. In questo caso il biennio del diritto ad altra anticipazione decorre dalla data della prima anticipazione ricevuta.

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