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Regio decreto 443/1927

Art. 886 — L'anticipazione in danaro che il Ministero puo' concedere all'ufficiale per l'acquisto dal commercio di un ca…

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Art. 886. L'anticipazione in danaro che il Ministero puo' concedere all'ufficiale per l'acquisto dal commercio di un cavallo non deve superare il limite massimo stabilito dall'art. 877. La detta anticipazione non deve essere inoltre superiore al valore commerciale attribuito al cavallo.

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