Regio decreto 443/1927
Art. 865 — Al giungere ai corpi cui sono stati assegnati, i quadrupedi debbono essere visitati dall'ufficiale veterinari…
Art. 865. Al giungere ai corpi cui sono stati assegnati, i quadrupedi debbono essere visitati dall'ufficiale veterinario per accertare lo stato sanitario, ed accettati che siano, l'amministrazione del corpo ne rilascia ricevuta, la quale e' inviata entro il termine di giorni cinque alla commissione per essere unita a corredo del rendiconto delle spese di rimonta.
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