Regio decreto 443/1927
Art. 864 — Le somme che fossero ricuperate dalle commissioni in seguito a restituzione di quadrupedi per vizi redibitori…
Art. 864. Le somme che fossero ricuperate dalle commissioni in seguito a restituzione di quadrupedi per vizi redibitori o per altre cause sono diminuite dall'importo dei relativi atti di incetta. Ove fossero gia' stati presentati i rendiconti, le somme suddette sono versate in tesoreria quale provento dell'Erario.
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