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Regio decreto 443/1927

Art. 841 — Per la resa dei conti relativi alla gestione dei laboratori sono osservate le norme di cui all'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/841parte di Regio decreto 443/1927
Art. 841. Per la resa dei conti relativi alla gestione dei laboratori sono osservate le norme di cui all'art. 823. Deve aversi cura di eseguire durante l'esercizio tutti i pagamenti che ad esso si riferiscono. I pagamenti che eventualmente rimanessero da soddisfare alla data stabilita per la chiusura dei conti di bilancio di ogni esercizio (30 settembre) sono fatti dal Ministero con mandati diretti a favore dei creditori. Pero' le paghe agli operai che non si fossero potuto soddisfare entro il termine anzidetto sono pagate dal comando dei riparti di correzione e degli stabilimenti militari di pena con imputazione alla competenza dell'esercizio successivo.

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