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Regio decreto 443/1927

Art. 840 — L'acquisto dei materiali per il servizio dei laboratori e' fatto, normalmente, mediante contratti

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Art. 840. L'acquisto dei materiali per il servizio dei laboratori e' fatto, normalmente, mediante contratti. Le minute spese possono pero' essere fatte ad economia a misura del bisogno ma non possono, complessivamente, eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire settemilacinquecento per ogni trimestre.

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