Regio decreto 443/1927
Art. 840 — L'acquisto dei materiali per il servizio dei laboratori e' fatto, normalmente, mediante contratti
Art. 840. L'acquisto dei materiali per il servizio dei laboratori e' fatto, normalmente, mediante contratti. Le minute spese possono pero' essere fatte ad economia a misura del bisogno ma non possono, complessivamente, eccedere, senza una speciale autorizzazione del Ministero, il limite di lire settemilacinquecento per ogni trimestre.
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