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Regio decreto 443/1927

Art. 828 — Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio alle carceri militari preventive continuano ad essere amministra…

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Art. 828. Gli ufficiali detenuti in attesa di giudizio alle carceri militari preventive continuano ad essere amministrati dai corpi cui appartengono. In conseguenza, gli assegni loro spettanti sono inviati dai corpi stessi al carcere militare preventivo.

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