Regio decreto 443/1927
Art. 827 — Gli uomini avviati dai corpi alle carceri in attesa di giudizio, devono partire provvisti degli oggetti di co…
Art. 827. Gli uomini avviati dai corpi alle carceri in attesa di giudizio, devono partire provvisti degli oggetti di corredo occorrenti negli stabilimenti militari di pena, secondo disposizioni del Ministero della guerra. Ai latitanti arrestati, che vengono tradotti al carcere, sono distribuiti dagli stabilimenti militari di pena gli oggetti necessari per completarne il vestiario, tenendo conto di quelli di cui erano provvisti all'atto dell'arresto, e che possono essere adoperati.
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