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Regio decreto 443/1927

Art. 802 — Pei lavori commessi all'Istituto da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati, e tenuto un …

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/802parte di Regio decreto 443/1927
Art. 802. Pei lavori commessi all'Istituto da amministrazioni estranee a quella della guerra e da privati, e tenuto un conto speciale, nel quale sono dimostrate le somme versate dai committenti a pagamento dei lavori. I prezzi dei lavori sono stabiliti dal direttore dell'Istituto, tenendo conto delle spese fatte espressamente e delle materie prime impiegate, nonche' delle spese d'indole generale (mano d'opera, consumo del macchinario, consumo dell'energia meccanica per le macchine, illuminazione dei locali, ecc. ecc.). Il prezzo dei lavori deve essere versato anticipatamente in tesoreria a senso dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511. Quando non sia possibile determinare preventivamente l'importo esatto dei lavori, e' fatto anticipare l'ammontare approssimativo, salvo conguaglio a lavori ultimati o nel corso di essi.

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