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Regio decreto 443/1927

Art. 801 — Le pubblicazioni occorrenti alle autorita' militari per costituzione di dotazioni stabilite dal Ministero son…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/801parte di Regio decreto 443/1927
Art. 801. Le pubblicazioni occorrenti alle autorita' militari per costituzione di dotazioni stabilite dal Ministero sono cedute, in genere, a titolo gratuito. Tutte le altre pubblicazioni che sono richieste, previa autorizzazione del Ministero, dalle autorita', comandi, corpi ed uffici militari, sono cedute con addebito sulle assegnazioni per prelevamento in natura, di cui gli enti stessi dispongono. Le carte costituenti le datazioni cartografiche di mobilitazione e quelle classificate dal Ministero come carte riservate a scopi esclusivamente militari sono cedute ai comandi, corpi ed uffici militari, secondo le disposizioni date dal Ministero stesso, senza pagamento, e continuano per conseguenza ad essere tenute in carico dall'Istituto, rimanendo presso i comandi ed uffici in semplice consegna.

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