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Regio decreto 443/1927

Art. 798 — Le macchine e gli strumenti, le materie prime per le officine, le carte geografiche, corografiche e topografi…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/798parte di Regio decreto 443/1927
Art. 798. Le macchine e gli strumenti, le materie prime per le officine, le carte geografiche, corografiche e topografiche ed i libri stampati dall'Istituto, sono presi in carico come materiali di proprieta' dello Stato. I materiali acquistati sono inventariati al prezzo di costo; le pubblicazioni prodotte dallo stabilimento sono inventariate in relazione alle spese di esercizio, secondo disposizioni impartite dal direttore dell'Istituto.

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