Regio decreto 443/1927
Art. 798 — Le macchine e gli strumenti, le materie prime per le officine, le carte geografiche, corografiche e topografi…
Art. 798. Le macchine e gli strumenti, le materie prime per le officine, le carte geografiche, corografiche e topografiche ed i libri stampati dall'Istituto, sono presi in carico come materiali di proprieta' dello Stato. I materiali acquistati sono inventariati al prezzo di costo; le pubblicazioni prodotte dallo stabilimento sono inventariate in relazione alle spese di esercizio, secondo disposizioni impartite dal direttore dell'Istituto.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 443/1927 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.