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Regio decreto 443/1927

Art. 797 — Le macchine e gli attrezzi per le officine, gli strumenti astronomici, geodetici, fotografici e fotogrammetic…

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Art. 797. Le macchine e gli attrezzi per le officine, gli strumenti astronomici, geodetici, fotografici e fotogrammetici sono acquistati mediante contratto, salvo gli acquisti ad economia consentiti dalla legge. Quando la provvista importi una spesa superiore alle lire ventimila deve essere chiesta preventivamente l'autorizzazione del Ministero.

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