Regio decreto 443/1927
Art. 777 — Il collaudo e l'introduzione dei generi negli stabilimenti sono fatti da apposita commissione nominata dal di…
Art. 777. Il collaudo e l'introduzione dei generi negli stabilimenti sono fatti da apposita commissione nominata dal direttore di commissariato, e composta di tre ufficiali, compreso il consegnatario dei generi stessi o chi per esso. In caso di contestazione, il fornitore - salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente - puo' appellarsi al direttore di commissariato che provvede nello stesso modo indicato nell'art. 742.
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