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Regio decreto 443/1927

Art. 776 — Per l'illuminazione elettrica od a gas e la provvista di energia motrice si stipulano, di regola, appositi co…

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Art. 776. Per l'illuminazione elettrica od a gas e la provvista di energia motrice si stipulano, di regola, appositi contratti. Se cio' non sia possibile, o se la spesa non superi le L. 1000 per trimestre, si puo' provvedere nei modi in uso nelle singole localita'.

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