Regio decreto 443/1927
Art. 729 — I pagamenti fatti agli ospedali civili ed ai manicomi sono dagli ospedali militari compresi nel rendiconto de…
Art. 729. I pagamenti fatti agli ospedali civili ed ai manicomi sono dagli ospedali militari compresi nel rendiconto delle spese pel mantenimento dei ricoverati, e sono giustificati coi rendiconti presentati dalle amministrazioni creditrici, e con le relative quietanze da queste rilasciate.
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