Regio decreto 443/1927
Art. 728 — Nel corso del trimestre possono anche essere fatte dagli ospedali militari agli stabilimenti civili di cui al…
Art. 728. Nel corso del trimestre possono anche essere fatte dagli ospedali militari agli stabilimenti civili di cui all'articolo precedente, in seguito a loro richiesta, anticipazioni non superiori ai nove decimi delle somme presuntivamente loro dovute.
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