Regio decreto 443/1927
Art. 72 — Quando, pel ritardato arrivo degli ordinativi di pagamento, per improvvisa partenza, o per altra consimile st…
Art. 72. Quando, pel ritardato arrivo degli ordinativi di pagamento, per improvvisa partenza, o per altra consimile straordinaria circostanza, la cassa non sia in grado di soddisfare a qualche urgente pagamento, possono i corpi o distaccamenti chiedere danaro ad imprestito ad altro corpo o distaccamento del luogo. L'imprestito deve essere autorizzato per iscritto dal comandante del presidio, e l'autorizzazione viene dal corpo che somministra i fondi annessa alle proprie scritture, a giustificazione della fatta somministrazione. Pervenuto, poi, il titolo di credito e fattane la riscossione, la somma ricevuta ad imprestito e' immediatamente restituita.
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