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Regio decreto 443/1927

Art. 71 — Alle momentanee deficienze di cassa i corpi provvedono prelevando le somme occorrenti dal fondo scorta di cui…

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/71parte di Regio decreto 443/1927
Art. 71. Alle momentanee deficienze di cassa i corpi provvedono prelevando le somme occorrenti dal fondo scorta di cui al Capo seguente. Quando, pero', si presuma che l'eccedenza delle spese superi notevolmente la proporzione di un dodicesimo di cui all'articolo precedente, gli uffici di contabilita' e di revisione, a richiesta dei corpi interessati, possono concedere anticipazioni maggiori, nei limiti, strettamente indispensabili per assicurare il servizio di cassa dei corpi stessi, sui capitoli degli assegni, ed eventualmente anche su quelli relativi al mantenimento della truppa, informandone pero' subito il Ministero.

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