Regio decreto 443/1927
Art. 64 — Le previsioni della forza e delle spese di cui all'articolo precedente sono dai corpi inviate al rispettivo c…
Art. 64. Le previsioni della forza e delle spese di cui all'articolo precedente sono dai corpi inviate al rispettivo comando di corpo d'armata nei termini stabiliti dal Ministero della guerra.
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