Regio decreto 443/1927
Art. 63 — Ogni anno, prima della fine dell'esercizio finanziario, i corpi debbono calcolare le spese che, presumibilmen…
Art. 63. Ogni anno, prima della fine dell'esercizio finanziario, i corpi debbono calcolare le spese che, presumibilmente, occorreranno loro durante l'esercizio successivo. Come base della previsione delle spese i corpi debbono, in primo luogo, stabilire una previsione della forza durante l'esercizio successivo distintamente per ogni grado. La forza e' calcolata partendo da quella organica e cercando di prevedere tutte le variazioni che potranno verificarsi nell'esercizio medesimo per vacanze o eccedenze, perdite o nuove nomine di ufficiali, chiamate o congedamenti di classi, promozioni di sottufficiali e di graduati, e, in genere, per tutte le cause che possono arrecare modificazioni in piu' ed in meno. In relazione alla forza cosi' calcolata i corpi fanno le previsioni delle spese distintamente per ogni capitolo dal bilancio, per i prelevamenti in contanti e per quelli in natura.
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