Regio decreto 443/1927
Art. 636 — I distretti militari, oltre ad avere le attribuzioni comuni a tutti i corpi nei riguardi del proprio personal…
Art. 636. I distretti militari, oltre ad avere le attribuzioni comuni a tutti i corpi nei riguardi del proprio personale e del materiale, devono pure provvedere: a) alle spese per i servizi di leva; b) all'amministrazione delle reclute; c) all'amministrazione di uomini di truppa isolati; d) al pagamento degli assegni ad ufficiali ed impiegati in determinate posizioni, secondo disposizioni del Ministero della guerra; e) al pagamento delle pensioni ad ufficiali dell'esercito e dell'armata, come all'art. 199 del presente regolamento.
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