Regio decreto 443/1927
Art. 635 — All'ufficio di amministrazione, composto come all'art
Art. 635. All'ufficio di amministrazione, composto come all'art. 2 del presente regolamento, e' preposto l'ufficiale nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante del distretto. Pero' nei distretti ove sia assegnato un ufficiale superiore d'amministrazione, questi e' di diritto il capo dell'ufficio. Quando il capo dell'ufficio d'amministrazione sia ufficiale superiore d'amministrazione, viene, nelle assenze, sostituito dall'ufficiale dello stesso corpo che lo segue immediatamente in grado od anzianita'. Qualora questi abbia la carica di direttore dei conti, le relative funzioni sono, dal comandante del distretto, affidate ad altro ufficiale, salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13. Negli altri casi la carica di capo dell'ufficio d'amministrazione, nell'assenza del titolare, e' affidata ad altro ufficiale designato dal comandante del corpo d'armata su proposta del comandante del distretto, salvo sempre le incompatibilita' suddette.
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