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Regio decreto 443/1927

Art. 602 — L'ufficio d'amministrazione di ogni scuola, composto come all'art

ELI /it/regio-decreto/1927/02/10/443/art/602parte di Regio decreto 443/1927
Art. 602. L'ufficio d'amministrazione di ogni scuola, composto come all'art. 2 del presente regolamento, e' diretto dall'ufficiale nominato dal comandante del corpo d'armata, su proposta del comandante o direttore della scuola. Pero' nelle scuole ove sia assegnato un ufficiale superiore d'amministrazione, questi e' di diritto il capo dell'ufficio. Quando il capo dell'ufficio d'amministrazione sia ufficiale superiore d'amministrazione, viene, nelle assenze, sostituito dall'ufficiale dello stesso corpo che lo segue immediatamente in grado od anzianita'. Qualora questi abbia la carica di direttore dei conti, le relative funzioni sono, dal comandante della scuola, affidate ad altro ufficiale dell'istituto, salvo le incompatibilita' di cui all'art. 13. Negli altri casi si provvede alla sostituzione del capo dell'ufficio d'amministrazione con le norme di cui all'art. 40, ad eccezione della Scuola di sanita' militare, dove la detta carica e' sempre affidata ad altro ufficiale designato dal comandante del corpo d'armata su proposta del direttore della scuola, salvo, beninteso, le incompatibilita' suddette.

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